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PERMESSI

  1. Quali sono i permessi concessi al volontario?

L’operatore volontario, durante il periodo di servizio, usufruisce del numero di giorni di permesso ordinario retribuiti indicato dal contratto sottoscritto, che varia in funzione della durata del progetto.

Il permesso consente all’operatore volontario di assentarsi dal servizio per esigenze personali (ad esempio, necessità familiari,  matrimonio); esso si conteggia in giornate e non è frazionabile in permessi orari.

Non è stabilito un periodo minimo di servizio per poter fruire di permessi, né un numero di giorni di permesso utilizzabili al mese.

Eventuali giorni di permesso non usufruiti non possono essere remunerati.

Per l’operatore volontario impiegato in progetti di servizio civile in Italia non sono previsti giorni aggiuntivi di permesso per i viaggi; diversamente per l’operatore volontario impiegato in servizio civile all’estero, in aggiunta ai giorni di permesso previsti dal contratto, sono concessi altri due o quattro giorni di permesso per viaggio, a seconda che si tratti di paesi europei o extraeuropei.

 

  1. E’ possibile usufruire di permessi straordinari?

Sì, sono, previsti permessi straordinari, da considerare come giorni di servizio prestato e quindi retribuiti, che non vanno decurtati dai giorni di permesso spettanti nell’arco dei mesi di servizio.

In particolare è riconosciuto all’operatore volontario:

  1. 1 giorno per la donazione di sangue, con una frequenza non inferiore a tre mesi per i ragazzi e a sei mesi per le ragazze;
  2. un numero di giorni pari a quelli indicati dalla struttura sanitaria in caso di donazione di midollo o organi;
  3. 1 giorno nell’ipotesi di convocazione a comparire innanzi all’autorità giudiziaria;
  4. un massimo di 3 giorni per ogni evento luttuoso relativo alla morte del coniuge e/o parenti entro il secondo grado e di affini entro il primo grado;
  5. fino a 3 giorni al mese, ai sensi dell’articolo 33, comma 6, della legge 104/92, in caso sia portatore di handicap;
  6. un numero di giorni della durata dello svolgimento delle operazioni di emergenza di protezione civile e/o delle attività addestrative e formative per i volontari di protezione civile appartenenti al volontariato organizzato di protezione civile di cui al Capo V – sezione II – del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 “Codice della protezione civile”, e comunque fino ad un massimo di 30 giorni anche non continuativi;
  7. 20 giorni in caso di richiami in servizio del personale volontario dei vigili del fuoco;
  8. un numero di giorni corrispondenti alla durata del corso addestramento per vigili del fuoco volontari;
  9. 1 giorno per ogni esame universitario sostenuto previa presentazione di documentazione rilasciata dall’Istituto universitario attestante l’effettivo espletamento della prova;
  10. un numero di giorni corrispondenti alla durata dello svolgimento delle operazioni elettorali in caso di nomina a Presidente di seggio, segretario, scrutatore o rappresentante di lista;
  11. un numero di giorni per esercitare il diritto di voto pari a:
    1. 1 giorno nel caso in cui il luogo di residenza disti da 50 a 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio civile;
    2. 2 giorni nel caso in cui il luogo di residenza disti oltre 500 Km dalla sede di svolgimento del servizio;
  • 2 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in Europa;
  1. 3 giorni nel caso in cui sia impegnato nello svolgimento di progetti in paesi extraeuropei.

 

  1. Come devono essere conteggiati i giorni di permesso ordinario?

 A seguito dei numerosi quesiti che pervengono sia dai volontari in servizio che dagli Enti circa il recupero o meno dei giorni di permesso ordinario spettanti ai volontari nel corso dell’anno, si chiarisce innanzitutto che non è corretto parlare di giorni di permesso da recuperare.

Infatti sia che nel progetto l’Ente abbia optato per la soluzione del monte ore annuo che per il monte ore settimanale, i giorni di permesso ordinario non sono conteggiati nel totale di ore di servizio da prestare.

Il monte ore annuo/settimanale è infatti ripartito a cura degli Enti su 48 settimane (dato posto alla base del calcolo) e non sulle 52 settimane che vi sono in un anno. Le 4 settimane che “mancano” corrispondono ai 20 giorni di permesso ordinario di cui il giovane può fruire .

Pertanto il giovane dovrà aver svolto – in ogni caso e a prescindere dal numero di giorni di permesso di cui realmente avrà fruito  – il monte ore annuo previsto dal progetto (minimo di 1400 ore oppure minimo di 30 ore settimanali )  per le 48 settimane.

Questo criterio che si è sempre applicato in base alle vecchie disposizioni (prontuario 22/4/2015) e che continua ad applicarsi ai volontari avviati fino ai bandi 20 agosto 2018, non cambia neanche con le  nuove disposizioni in data 14 gennaio 2019 . Il criterio  resta lo stesso, variano  soltanto le ore di riferimento: 1145 monte ore annuo per i progetti della durata di 12 mesi o  25 ore settimanali.

Per i progetti di durata inferiore ai 12 mesi il monte ore annuo/settimanale sarà proporzionalmente diminuito, così come le settimane cui fare riferimento per i conteggi e di conseguenza anche i giorni di permesso ordinario previsti.

Si aggiunge infine che tale criterio non si applica invece per i permessi straordinari che, come previsto dalle citate disposizioni in data 14 gennaio 2019,  sono da considerare come giorni di servizio prestato.