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ORARIO E SEDE DI SERVIZIO

  1. Qual è l’orario di servizio?

I progetti prevedono un orario di servizio pari a 25 ore settimanali oppure un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di 8 mesi

L’orario di servizio viene stabilito dall`Ente in relazione alla natura del progetto ed è indicato nel progetto stesso.

Sarà cura dell’ente attivare le misure idonee affinché le attività programmate si svolgano nell’arco temporale di riferimento, atteso che per i volontari non è prevista l’applicazione della disciplina dello straordinario, né del recupero di ore aggiuntive superiori a quelle giornaliere previste.

In casi eccezionali, che non possono essere assunti a sistema di gestione dell’orario dei volontari, atteso che sistematiche protrazioni non sono consentite, ove tale prolungamento dovesse verificarsi, l’ente si attiverà per far “recuperare” le ore in più entro il mese successivo, con l’avvertenza che i giorni effettivi di servizio dei volontari non possono essere inferiori a quelli indicati in sede progettuale. Eventuali variazioni dell’orario sono comunicate al volontario con un preavviso di almeno 48 ore.

 

  1. Qual è la sede di servizio?

La sede di servizio è quella scelta dal volontario all’atto della presentazione della domanda, ed è indicata nel contratto sottoscritto nel momento della presa in servizio.

L’operatore volontario è impiegato per tutta la durata del progetto presso la sede di attuazione a cui è stato assegnato dal Dipartimento, secondo le modalità indicate nel progetto stesso. Non sono consentiti trasferimenti dell’operatore volontario presso altre sedi, anche se siano sedi di attuazione dello stesso progetto.

 

  1. In quali casi è possibile una temporanea modifica della sede di servizio?

L’ente può  impiegare gli operatori volontari, per un periodo non superiore a sessanta giorni, presso altre località in Italia o all’estero, non coincidenti con la sede di assegnazione, soltanto nel seguenti casi:

  • qualora detta previsione sia contenuta nella scheda del progetto e sia finalizzata a dare attuazione ad attività specifiche connesse alla realizzazione del progetto medesimo (ad esempio soggiorni estivi, mostre itineranti, eventi culturali, momenti formativi supplementari a quanto previsto dal progetto, ecc.).
  • In occasione di emergenze di protezione civile – sia nella fase della calamità che in quella post emergenziale – o di missioni umanitarie, l’ente titolare dell’accreditamento, per la realizzazione di propri interventi connessi alla situazione, può impiegare l’operatore volontario, per un periodo non superiore a trenta giorni, anche non consecutivi, presso un’altra struttura, posta sotto la propria responsabilità, ubicata in Italia o all’estero, previa acquisizione del consenso del volontario reso in forma scritta.
  • In caso di motivi di forza maggiore che impediscano lo svolgimento del servizio nella sede di attuazione prevista dal progetto, l’Ente può impiegare l’operatore volontario fino al completamento del servizio, presso altra sede accreditata, previa autorizzazione da parte del Dipartimento.

In questi ultimi due casi l’ente invia al Dipartimento, per la necessaria autorizzazione, richiesta circostanziata completa di tutti i dati relativi a: numero e nominativi dei volontari, sede di impiego e tempi previsti.