La Legge 8 marzo 2017, n. 24 (Legge Gelli – Bianco) è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del
17 marzo 2017, ed è rubricata “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita,
nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”.
Tra le importanti novità introdotte, l’art 10, comma 4, della suddetta legge sancisce l’obbligo di
pubblicare i dati riferiti all’eventuale copertura assicurativa per la responsabilità civile verso i terzi,
con particolare riferimento al nome dell’impresa assicurativa, la tipologia delle polizze – sia quelle di
copertura aziendale che quelle di copertura dei dipendenti e dei dirigenti – e le eventuali misure di
autoassicurazione poste in essere, in alternativa, dall’azienda sanitaria.
In ottemperanza a quanto sancito dalla legge:
Denominazione impresa: Unipolsai Assicurazioni S.p.A. Sede legale in Bologna, via Stalingrado 45, 40128
(BO) – P.I. 03740811207 iscritta alla sezione 1 dell’albo delle imprese di assicurazione presso l’IVASS al n.
1.00006 e autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa con D.M. 26/11/1984
PEC: unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it
Intermediario: ALA Assicuratori s.n.c. Via V. Emanuele II, 103 Santa Maria Capua Vetere – 81055 – iscrizione
nel registro RUI n. A000427758
● Polizza: 65/175781415/9
● Massimale assicurato:
Per sinistro R.C.T. 10.000.000 R.C.O. 10.000.000
Con limite per ogni persona deceduta o ferita R.C.T.10.000.000 R.C.O. 10.000.000,00
Per danni a cose R.C.T. 10.000.000,00
Massimale in caso di sinistro unico RCT/RCO 10.000.000,00
● Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.):
DESCRIZIONE DEL RISCHIO
La responsabilità civile derivante all’Assicurato ICARO CONSORZIO COOPERATIVE SOCIALI
SOCIETA’ COOPERATIVA che gestisce in General Contracting i seguenti servizi:
gestione di strutture residenziali e semiresidenziali;
servizi di assistenza domiciliare integrata (A.D.I.) e non integrata rivolta ad anziani, disabili anche
affetti da disabilità psichiatriche, minori e soggetti svantaggiati;
servizio di assistenza scolastica a soggetti portatori di handicap;
servizi di segretariato sociale e/o in “antenne sociali”.
● Oggetto della garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):
La garanzia opera purché l’Assicurato disponga delle autorizzazioni previste dall’ordinamento
giuridico e dai regolamenti vigenti per l’esercizio dell’attività oggetto della presente Assicurazione.
b) Assicurazione della Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro soggetti all’obbligo di
assicurazione INAIL (R.C.O.)
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti indicati in Polizza, di quanto questi sia
tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi:
degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nonché per gli effetti del D.Lgs. 23/2/2000 n. 38 e
loro successive modifiche e integrazioni, per danni corporali in conseguenza di infortuni sul lavoro
sofferti da Prestatori di lavoro;
del Codice Civile, a titolo di Risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1)
o eccedenti gli stessi, cagionati ai suindicati Prestatori di lavoro da infortuni dai quali sia derivata
morte o invalidità permanente.
●
- Ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30
giugno 1965, N. 1124, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto
per: morte (ai superstiti)/lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un’invalidità permanente non
inferiore al 5%, calcolato sulla base delle tabelle di cui agli allegati al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124.
La garanzia R.C.O. vale anche per azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12
giugno 1984, n. 222.
Si intendono equiparati ai dipendenti i soggetti di cui l’assicurato si avvalga ai sensi della Legge 14 febbraio
2003, n. 30 (c.d. “Legge Biagi”) e del successivo D. Lgs 10 settembre 2006, n. 276